IVA AGEVOLATA
IVA Agevolata su caminetti e stufe
Con legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al’art. 31 1° comma lett a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie).
Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.
Risulta pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota iva del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.
Sintesi aliquote iva applicabili alle cessioni di caminetti e stufe
- Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78
- Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78
- Costruzione di una abitazione non di lusso
Cessioni di beni “finiti” con posa in opera
- 10% (con la limitazione di alcuni beni significativi)
- 10%
- 4%
Cessioni di beni “finiti”senza posa in opera
- 22%
- 10%
- 4%