Agevolazioni

Agevolazioni

Agevolazioni stufe e camini a legna, pellet, a gas ed elettrici

Detrazione Irpef al 50% e Conto Termico sono strumenti diversi (non cumulabili) che permettono di ottenere un risparmio economico sull’acquisto di un prodotto a legna, a pellet, a gas o elettrico.

Vediamo, di seguito, i punti principali.

Detrazione Irpef 50% per interventi di ristrutturazione edilizia (Bonus casa)

Consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% per le spese sostenute, tra le altre, anche per l’acquisto di una stufa o di un camino a legna, pellet o a gas.

Tali spese devono rientrare in un più ampio progetto di ristrutturazione edilizia, ed è previsto un limite massimo di 96.000 euro. La detrazione viene ripartita in 10 anni (con quote annuali di pari importo), e possono richiederla coloro che effettuano le spese di cui sopra fino al 31 dicembre 2024.

Quindi, se hai in programma interventi di ristrutturazione edilizia, puoi beneficiare della detrazione del 50% per stufe e camini a legna, pellet  e a gas nei seguenti casi:

  • sostituzione di un dispositivo a biomassa obsoleto con uno nuovo  . Quest’ultimo deve possedere una classificazione ambientale di 4 stelle e un rendimento minimo del 77%;
  • nuova installazione di un dispositivo a legna/pellet, dove non era presente un vecchio apparecchio. Il prodotto deve possedere una classificazione ambientale di 5 stelle e rendimento minimo dell’85%;
  • sostituzione di un dispositivo obsoleto (anche a biomassa) con uno nuovo alimentato a gas (metano o gpl), oppure nuova installazione di una stufa o caminetto a gas, in quanto questi prodotti non sono soggetti a classificazione ambientale.

Anche stufe o camini elettrici decorativi, con sistema di riscaldamento integrato, possono beneficiare della detrazione fiscale al 50% fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione è consentita solo se eseguita in concomitanza ad un intervento di ristrutturazione edilizia, dopo l’avvio dei lavori, per:

  • manutenzione straordinaria;
  • ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
  • opere di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (ad esempio tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione pavimenti, sostituzione infissi esterni, rifacimento dell’intonaco interno).

La possibilità di detrarre il 50% della spesa per la stufa o il camino elettrico è indipendente dall’importo per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. È invece previsto un importo massimo di spesa ammissibile ai fini del calcolo della detrazione fino a 8.000 euro per l’anno 2023.

Detrazione al 50% per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus)

Tra gli incentivi previsti dall’Ecobonus, è possibile beneficiare dell’agevolazione al 50% anche sull’acquisto e la posa in opera di prodotti e impianti a biomassa (fino a un massimo di 30.000 euro) con un rendimento non inferiore all’85%.

L’agevolazione è prevista sia per sostituzioni (integrali o parziali) di impianti preesistenti o di vecchi generatori termici, sia per nuove installazioni in edifici esistenti. Il prodotto deve rientrare in un progetto volto a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, e deve essere certificato da un tecnico abilitato.

La detrazione è ammessa nei seguenti casi:

  • sostituzione di un dispositivo a biomassa obsoleto con uno nuovo a legna/pellet. Quest’ultimo deve possedere una classificazione ambientale di 4 stelle, con un rendimento non inferiore all’85%;
  • nuova installazione di un dispositivo a legna/pellet, dove quindi non era presente un vecchio apparecchio a biomassa. Il prodotto deve possedere una classificazione ambientale di 5 stelle.

Conto Termico

Il Conto Termico incentiva la sostituzione di apparecchi a biomassa inquinanti e obsoleti con nuovi prodotti a legna/pellet  più performanti.

In questo caso non sono previste detrazioni fiscali, ma un contributo diretto che può arrivare a coprire fino al 65% delle spese sostenute per:

  • l’acquisto e posa di camini e stufe a legna/pellet, in sostituzione di apparecchi a biomassa obsoleti esistenti;
  • il rinnovo di vecchi caminetti aperti mediante l’installazione di un inserto ventilato, a convezione naturale, o di una stufa radiante.

Il nuovo apparecchio deve possedere il certificato di “classificazione ambientale” 4 stelle e avere un rendimento non inferiore all’85%, con l’apposito certificato “Conto Termico” fornito dal produttore.

Iva agevolata

Con legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al’art. 31 1° comma lett a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie).
Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.

Risulta pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota iva del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.

Sintesi aliquote iva applicabili alle cessioni di caminetti e stufe

Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78Costruzione di una abitazione non di lusso
Cessioni di beni “finiti” con posa in opera10% (con la limitazione di alcuni beni significativi)10%4%
Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera22%10%4%